Art. 7.
(Fondo per la ricerca storica).

      1. È istituito presso il Ministero della difesa il Fondo per la ricerca storica sulle 695 stragi nazifasciste documentate dai fascicoli rinvenuti nel 1994 negli archivi della Procura generale militare della Repubblica in Roma, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro, al quale affluiscono:

          a) i contributi dello Stato;

          b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini;

          c) eventuali contributi di provenienza estera erogati da singoli, nonché da aziende e da istituzioni pubbliche e private.

      2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di iniziative e di progetti volti alla conservazione, alla manutenzione e alla custodia di opere dedicate alla memoria, alla testimonianza e alla ricerca storica, promossi dalle associazioni dei familiari delle vittime delle stragi di cui all'articolo 1 e dalle amministrazioni regionali, provinciali e comunali dei luoghi che ne furono teatro. A tali iniziative e progetti possono collaborare le università e gli istituti che svolgono ricerca storica e ogni altro organismo di ricerca di indiscusso valore scientifico.
      3. Le iniziative e i progetti di cui al comma 2 sono presentati al Ministero della difesa, con apposita domanda in carta semplice, corredata da idonea documentazione dalla quale risultino i nominativi delle vittime, la data, il luogo e una sintesi delle modalità delle stragi nonché il reparto militare responsabile delle stragi medesime.
      4. Alla Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 3 competono la valutazione e la determinazione degli importi finanziari da attribuire a ciascuna iniziativa o progetto di ricerca storica e di studio promossi ai sensi del presente articolo.

 

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